Interdittiva antimafia fondata su elementi indiziari plurimi e convergenti anche risalenti (TAR Emilia-Romagna n. 382 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva di cui agli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 non richiede la prova di un’intervenuta infiltrazione mafiosa, essendo sufficiente la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa. Tali elementi non vanno valutati atomisticamente ma in chiave unitaria, secondo la logica del “più probabile che non”, autonomo rispetto al rigore probatorio penalistico. La prognosi può fondarsi anche su legami parentali o di coniugio particolarmente intensi, frequentazioni con soggetti controindicati e rapporti economici stabili con imprese colpite da misure di prevenzione, che ben possono essere risalenti nel tempo, purché concorrano a comporre un quadro indiziario coerente e convergente. L’incensuratezza dei soci e l’assenza di anomalie patrimoniali non inficiano la tenuta argomentativa del provvedimento interdittivo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore edilizio, impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011, contestando la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa. La Prefettura aveva valorizzato plurimi elementi: i legami parentali dei due soci, titolari ciascuno del 50% delle quote, con soggetti riconducibili a un noto clan di ‘ndrangheta operante nel territorio; la figura del padre dei soci, ritenuto affiliato al sodalizio criminale; le partecipazioni in consorzi colpiti da interdittive o composti da soggetti controindicati; le frequentazioni con pregiudicati e i rapporti commerciali con imprese sottoposte a misure di prevenzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel respingere il ricorso, ha osservato che la tesi attorea valorizzava elementi — come la prova dell’effettiva influenza mafiosa — apprezzabili in sede penale, mentre la valutazione discrezionale affidata alla Prefettura risponde a una logica anticipatoria e preventiva. La prognosi inferenziale deve fondarsi sulla regola del “più probabile che non”, essendo sufficiente che l’ipotesi dell’infiltrazione appaia più probabile rispetto a ogni altra spiegazione alternativa.
Quanto ai legami familiari, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i soli rapporti di parentela possono fondare l’interdittiva laddove assumano un’intensità tale da far ritenere una “regia collettiva” dell’impresa. Nel caso di specie risultava documentato un controllo del padre con il figlio amministratore, elemento qualificante rispetto alla mera parentela, nonché l’appartenenza del genitore ad ambienti ‘ndranghetisti come emergeva dalla sentenza penale citata nel provvedimento. I legami della moglie convivente di uno dei soci con il medesimo clan configuravano un ulteriore indizio convergente, non essendo necessario provare l’effettiva ingerenza dei parenti nella gestione aziendale.
Sulle frequentazioni, la Corte ha precisato che non è richiesto — in sede amministrativa preventiva — un quadro probatorio di correità o collaborazione in attività illecite, essendo rilevante il rapporto con soggetti collegati alla criminalità organizzata. La mancata contestualizzazione e la risalenza degli incontri non inficiano la prognosi, potendo i fatti risalenti concorrere a comporre un quadro indiziario unitario e attendibile; ciò vale in particolare per i controlli del socio amministratore con soggetti di indiscutibile spessore criminale, caratterizzati da ingravescenza sino a data prossima all’adozione del provvedimento.
Quanto alle cointeressenze economiche, la partecipazione a consorzi controindicati integra di per sé un indice tipico di rischio secondo le c.d. interdittive “a cascata”: la stabilità del vincolo associativo rende implausibile l’ignoranza delle criticità dei consorziati. Il Collegio ha altresì ritenuto non dirimente la regolarità formale delle fatture, rilevando piuttosto la consistenza indiziante dei rapporti economici con soggetti controindicati, anche a prescindere dall’esiguità degli importi, ove inseriti in una fitta trama di intrecci familiari ed economici.
Infine, il TAR ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata valutazione della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, in quanto proposta per la prima volta con la memoria finale e non con il ricorso introduttivo. Nel merito, ha comunque osservato che la Prefettura aveva espressamente escluso la ricorrenza delle situazioni di agevolazione occasionale richieste dalla norma, motivando in ragione della pluralità e attualità delle frequentazioni controindicate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.