Il giudicato copre il dedotto e il deducibile nell’ottemperanza (TAR Campania n. 1140 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale, ex art. 2909 cod. civ., copre il dedotto e il deducibile e si estende a tutti i presupposti di fatto e di diritto che costituiscono antecedente logico necessario della pronuncia. Ne consegue che, in sede di ottemperanza, l’amministrazione non può ridurre la prestazione riconosciuta dal giudice della cognizione invocando la prescrizione del diritto per i periodi anteriori al quinquennio, ove tale eccezione non sia stata proposta nel giudizio di merito né rilevata d’ufficio. L’obbligo di eseguire puntualmente il dictum giurisdizionale non tollera interventi manipolativi sui presupposti accertati, pena l’elusione del giudicato.
Il Fatto
Con sentenza di questo Tribunale, passata in giudicato, era stato accertato il diritto di tre militari al riconoscimento dell’indennità supplementare di impiego operativo ex art. 16 della legge n. 78/1983, nella misura mensile del 50%, per il servizio prestato presso una sede classificata come disagiata, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
Dopo la notifica della sentenza e la messa in mora, l’amministrazione comunicava la liquidazione dell’importo vantato, ma limitatamente al quinquennio precedente la presentazione del ricorso. Contestava inoltre la spettanza del rimborso del contributo unificato, per assenza di specifica statuizione sul punto. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e le penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra giudicato formale, disciplinato dall’art. 324 cod. proc. civ., e giudicato sostanziale. Quest’ultimo presuppone una sentenza inoppugnabile con contenuto accertativo, riferito alla res litigiosa. Nel processo amministrativo la sua portata si identifica nella correlazione tra petitum e causa petendi e, secondo il consolidato orientamento, copre non solo le ragioni fatte valere in giudizio, ma anche tutte le questioni proponibili, costituenti precedenti logici necessari della pronuncia.
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza aveva accertato la spettanza dell’indennità e i periodi di servizio presso la sede disagiata: circostanze pacifiche e non contestate. Tali elementi integrano il presupposto del decisum e non possono essere rimessi in discussione in sede esecutiva.
Pertanto è illegittima la decisione dell’amministrazione di ridurre gli importi applicando il 50% ai soli periodi ricadenti nel quinquennio, sull’assunto della prescrizione. Il Ministero non aveva contestato la pronuncia e questa si è consolidata anche quanto ai presupposti di fatto. Ammettere il contrario significherebbe consentire di eludere il dictum intervenendo sugli antecedenti logici del decisum.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui definire l’autorità del giudicato richiede solo l’individuazione dell’interesse e del bene della vita tutelato, non più discutibile in un giudizio successivo, citando Cons. Stato n. 4850/2024 e Cass. n. 19302 del 2022.
Quanto al contributo unificato, l’omessa statuizione non esime dal rimborso: esso costituisce obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. La relativa statuizione include implicitamente l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa. Il ricorso va quindi accolto, con ordine all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Non sono ravvisate le condizioni per le penalità di mora.
Nota della Redazione
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