Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 3064 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: è limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato e non consente integrazioni né accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti sulla corretta esecuzione non assolve l’onere probatorio che le incombe. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna a provvedere nel termine assegnato e nomina del commissario ad acta; le penalità di mora presuppongono invece una richiesta della parte e una perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Rieti, sezione lavoro, sentenza n. 234/2024 con cui era stato dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero all’attribuzione della carta per un valore corrispondente a quello perduto, pari a euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, pubblicata e notificata, era passata in giudicato. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo altresì la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Sul piano della delimitazione del giudizio, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il processo di ottemperanza relativo a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo. Esso resta circoscritto all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza passata in giudicato, senza possibilità di integrazione né di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
Nel caso concreto, l’Amministrazione si è costituita e ha depositato una nota con documenti, rappresentando di aver liquidato le spese legali e di aver comunicato al difensore le modalità di richiesta del bonus. La ricorrente ha replicato che tale nota attiene al pagamento delle spese di lite di un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, non in contestazione, restando invece oggetto del contenzioso il beneficio riconosciuto dalla sentenza posta a base dell’ottemperanza.
Su questo punto il Collegio rileva che, a fronte delle allegazioni sull’inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione di quanto previsto nella sentenza. Da ciò deriva l’accoglimento della pretesa, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (ex multis, TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025). La resistente è pertanto condannata a provvedere.
Il Tribunale assegna il termine di sessanta giorni per l’esecuzione e nomina fin d’ora, in caso di infruttuoso decorso, un commissario ad acta con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del primo. Non ritiene invece sussistenti, allo stato, i presupposti per la condanna alle penalità di mora, cui potrà provvedersi su apposita richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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