Ottemperanza ex art. 114 c.p.a., soccombenza virtuale e spese di lite per l’esecuzione tardiva (TAR Abruzzo n. 186 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., va dichiarata quando l’Amministrazione dimostri di aver integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato, dando così piena soddisfazione all’interesse della parte ricorrente. L’avvenuta esecuzione, se successiva all’instaurazione del giudizio, non esclude la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, che devono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio impone di valutare l’esito del giudizio non già in base alla declaratoria formale, bensì alla luce della ragione che ha determinato il venir meno della controversia, imputabile all’Amministrazione per la sua condotta tardiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro n. 274/2025, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all’accredito della Carta Docente per l’importo nominale di euro 2.500,00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio, rappresentando che la sentenza era stata integralmente eseguita in data 18 febbraio 2026, mediante accreditamento sul borsellino elettronico della ricorrente della somma spettante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, a seguito dell’esecuzione spontanea dell’obbligo da parte dell’Amministrazione, era venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, con oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso del ricorrente. In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più utilità alcuna per il ricorrente nella prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale ha poi affrontato il profilo delle spese di lite, sul quale le parti avevano espresso posizioni contrapposte. Il Ministero, infatti, aveva chiesto che le spese fossero poste a carico del ricorrente, mentre la difesa di quest’ultimo ne aveva chiesto la condanna dell’Amministrazione, insistendo sulla tardività dell’esecuzione.
Il Collegio ha accolto la richiesta della parte ricorrente, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio, in un giudizio di ottemperanza definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, impone di verificare quale parte avrebbe dovuto soccombere se il giudizio fosse proseguito. Nella specie, il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente era avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio, rendendo evidente che la resistenza dell’Amministrazione aveva reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto in sede giudiziale.
La tardiva esecuzione della sentenza ha, quindi, integrato la ragione della lite, gravando sull’Amministrazione l’onere delle spese processuali. Il TAR ha condannato il Ministero alla refusione delle spese, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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