Verificazione sul giudizio di inidoneità psichica al porto d’armi del guardia giurata (TAR Sardegna n. 1113 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi per difesa personale a guardia particolare giurata, qualora il provvedimento di revoca sia fondato su un giudizio di inidoneità reso dal Collegio Medico Legale della ASL, il giudice amministrativo può disporre verificazione tecnica demandata al Collegio Medico Legale della Difesa, allorché la complessità delle valutazioni medico-legali e il contrasto tra le risultanze documentali rendano necessari approfondimenti specialistici. L’organismo di verificazione è chiamato ad accertare la sussistenza dell’infermità psichiatrica posta a fondamento del giudizio di inidoneità, con facoltà di sottoporre l’interessato a nuovo accertamento. La verificazione non determina di per sé la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, la cui esecutività rimane ferma nelle more dell’accertamento.
Il Fatto
Un guardia particolare giurata impugnava dinanzi al TAR Sardegna il decreto con cui la Prefettura di Cagliari aveva disposto la revoca del libretto per la licenza di porto d’armi per difesa personale. Il provvedimento prefettizio era stato adottato all’esito della visita medica collegiale del 5 maggio 2026, nel corso della quale il Collegio Medico Legale dell’ASL Cagliari aveva ritenuto che l’interessato non fosse in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Sanità 28 aprile 1998. Il ricorrente contestava la legittimità del giudizio di inidoneità al porto d’armi, censurando, tra l’altro, la relazione di personalità posta a fondamento delle valutazioni sanitarie. L’istanza cautelare era volta a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica per accertare la infermità psichiatrica del ricorrente. L’organismo di verificazione è stato individuato nel Collegio Medico Legale della Difesa, nella forma di una Commissione composta da tre ufficiali medici specialisti della materia.
Il Collegio ha dettato un puntuale cronoprocedimento: entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il ricorrente dovrà notificare la stessa alle Amministrazioni resistenti e al Collegio Medico Legale della Difesa, allegando la documentazione sanitaria e clinica già depositata. La Prefettura di Cagliari, nei dieci giorni successivi, trasmetterà al medesimo organo la documentazione relativa agli accertamenti in esito ai quali era emersa la causa di inidoneità al servizio militare quale volontario in ferma. Successivamente, l’Autorità preposta provvederà alla nomina dei componenti della Commissione.||DSML||
Alla Commissione medica è riservato un termine di trenta giorni per effettuare la verificazione, preordinata ad appurare la sussistenza della causa di inidoneità permanente ravvisata dall’Amministrazione. È rimessa alla Commissione ogni valutazione in ordine alla necessità di convocare il ricorrente per un nuovo accertamento, con l’avviso alla Prefettura e alla parte ricorrente almeno cinque giorni prima, così da consentire l’assistenza di un sanitario di fiducia.
Quanto all’istanza cautelare, il TAR ha ritenuto di non disporre la sospensione del provvedimento impugnato nelle more della verificazione, fissando la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione al 16 dicembre 2026. La liquidazione delle spese e dei compensi è rimessa alla definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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