Nomina commissario ad acta per esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Marche n. 252 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato, è procedibile il ricorso per ottemperanza proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il difetto di esecuzione del titolo, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione, assegnando un termine di trenta giorni. Nel caso di perdurante inerzia è nominato il commissario ad acta perché provveda entro i successivi centoventi giorni. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con una sentenza del Tribunale di Ancona, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici considerati. La sentenza, notificata, è divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la creditrice ha proposto ricorso per l’ottemperanza al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha depositato memoria di formale costituzione e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è tempestivo, perché il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 è interamente decorso tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice accerta così l’inottemperanza e dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
Per l’attuazione del decisum viene assegnato all’Amministrazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. In caso di inutile decorso, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche in via delegata.
Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., essa è rigettata. Non sussistono particolari motivi per dubitare di un sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta misura sufficiente in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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