Carta docente giudice amministrativo ordina ottemperanza a giudicato del lavoro (TAR Lombardia n. 1385 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e incontestati l’an e il quantum del credito, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Quattro docenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditarvi l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio prestato con contratto a tempo determinato.
Ritenuta la mancata esecuzione del titolo, le ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Lombardia chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza dedurre alcunché sul punto né fornire indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame dei presupposti formali dell’azione di ottemperanza. È stata prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata inoltre dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la parte ricorrente ha dichiarato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza in parte qua. La parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né ha fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Da tale assetto processuale il Tribunale trae la conseguenza che l’an e il quantum dei singoli crediti restano incontestati. Non essendovi contestazione né sulla spettanza né sull’ammontare, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Como, rilasciando alle ricorrenti, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le rispettive carte elettroniche del docente e accreditandovi le somme dovute.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine indicato, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Il Collegio precisa che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente (Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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