Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 417 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’Amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non contrasta l’accoglimento della domanda. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato, con sentenza passata in giudicato, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 — la c.d. Carta docente — condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati. La decisione era stata depositata e notificata, non impugnata, e la Cancelleria del Tribunale aveva attestato il formarsi del giudicato.
La ricorrente, lamentando che il giudicato non era stato eseguito, propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La norma, nel fissare il termine dilatorio per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, delimita il momento a partire dal quale linerzia dell’Amministrazione assume rilievo.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La resistente, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il thema decidendum si riduce quindi alla verifica dell’inerzia e all’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Quanto ai compensi, il Collegio liquida l’importo di € 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Nota della Redazione
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