Improcedibile il ricorso sulle quote latte dopo il ricalcolo Agea (TAR Lombardia n. 926 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse al ricorso per effetto della sopravvenuta rideterminazione amministrativa delle somme impugnate determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse. Le condizioni dell’azione costituiscono i fattori ai quali l’ordinamento subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali e il loro accertamento può essere compiuto dal giudice in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, a prescindere da ogni eccezione sollevata dalle parti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Non osta alla declaratoria l’assenza di un’espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente, che si sia limitata a rappresentare la sopravvenienza rimettendosi alle determinazioni del Tribunale. Il giudizio resta assorbito in rito, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle sopravvenienze normative.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’atto di iscrizione ipotecaria emesso dall’Agente della Riscossione, unitamente agli atti di iscrizione del correlato debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter, legge n. 33/2009. Il provvedimento muove dal mancato pagamento di cartelle esattoriali aventi ad oggetto la rideterminazione delle cd. “quote latte” per gli anni dal 1996 al 2008.

Avverso gli atti la ricorrente ha articolato dodici motivi, in rito e in merito, riguardanti la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione, la quantificazione degli interessi e la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto eurounitario. Nel corso del giudizio la difesa ha rappresentato che Agea ha provveduto al ricalcolo delle somme in applicazione dell’art. 10 bis del d.l. n. 69/2023, come modificato dall’art. 1, comma 947, legge n. 199/2025, rimettendo al Collegio la valutazione dell’incidenza di tale sopravvenienza sull’interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dato avviso della sussistenza di possibili cause di inammissibilità del ricorso. La questione centrale attiene alla permanenza dell’interesse al ricorso dopo che le somme richieste con gli atti impugnati sono state ricalcolate dall’Amministrazione.

Il Tribunale osserva che, per effetto della rideterminazione, l’interesse della ricorrente si è spostato dai provvedimenti impugnati verso l’atto di rideterminazione del credito, avverso il quale potranno essere mossi ulteriori gravami ove se ne ritenga lesa la posizione. Ne deriva il venir meno delle condizioni dell’azione.

Il Collegio richiama il principio generale per cui l’accertamento sull’interesse alla decisione può essere compiuto in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, e quindi a prescindere da ogni eccezione di parte (Consiglio di Stato sez. III n. 4039/2013), giacché dette condizioni costituiscono i fattori ai quali l’ordinamento subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali (TAR Emilia Romagna n. 48/2020).

Il Tribunale precisa che l’assenza di un’espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse non impedisce la declaratoria: la ricorrente si è limitata a rappresentare la sopravvenienza, rimettendosi alle determinazioni del Giudice. Il venir meno dell’interesse è oggettivo e rilevabile dal Collegio, sicché il ricorso va dichiarato improcedibile.

In ragione della conclusione in punto di mero rito e della complessa disamina delle sopravvenienze normative, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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