Ottemperanza al giudicato sul beneficio Carta docente e termine ex art. 14 (TAR Marche n. 419 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Una volta formatosi il giudicato e decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria è tenuta all’esecuzione integrale del titolo. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. L’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, la cosiddetta Carta docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
La parte ricorrente ha lamentato che il giudicato non era stato eseguito dall’Amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, era infatti decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con la conseguenza che la domanda di ottemperanza poteva essere esaminata nel merito.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice amministrativo ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è stato pertanto accolto e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Le spese sono state liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Nota della Redazione
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