Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore (TAR Abruzzo n. 313 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo, in forza del quale la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla definizione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In tale evenienza il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può decidere la controversia nel merito e deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità.
Il Fatto
La ricorrente, una dottoressa, aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dalla ASL di Teramo con deliberazione n. 55 del 15 gennaio 2020 per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore Medico dell’U.O.C. “Servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro”. Con successiva deliberazione n. 0503 del 12 marzo 2021, la stessa non era stata ammessa alla procedura e aveva quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo.
Nelle more del giudizio, la difesa della ricorrente depositava in data 16 ottobre 2025 una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Anche la ASL resistente, con nota del 29 ottobre 2025, aderiva a tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla difesa della ricorrente, era idonea a determinare l’estinzione del giudizio, in conformità al principio della piena disponibilità dell’azione processuale da parte del ricorrente, che permane sino al momento della trattenuta della causa in decisione.
Richiamando il principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il giudice ha precisato di non poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La scelta di non coltivare ulteriormente il giudizio, manifestata dal ricorrente, non può che essere recepita con una pronuncia di rito, senza alcun esame del merito della controversia.
Tale orientamento è stato corroborato dal richiamo a precedenti giurisprudenziali che riconoscono come la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporti l’improcedibilità dell’impugnazione, in ossequio al principio dispositivo e all’impossibilità per il giudice di decidere la causa nel merito.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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