Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1828 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. presuppone il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo medesimo. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’attività del commissario è prestata senza compenso quando questi sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, essendo tale attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il ritardo nell’esecuzione del titolo è foriero di responsabilità amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1310/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando l’amministrazione al pagamento di € 1.000,00 per ciascuno, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
Il titolo era passato in giudicato e l’amministrazione era rimasta inerte oltre il termine di legge dalla notifica. Di qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Entrambi i requisiti risultano provati dalla documentazione versata in giudizio.
Il ricorso è stato pertanto accolto e l’amministrazione è stata ordita di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di ulteriore inerzia, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, per l’adempimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché si tratta di dirigente del medesimo Ministero resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La soluzione è motivata richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conforto di una serie di precedenti dei TAR.
Il Collegio ha poi precisato tre ulteriori profili. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con apposito modulo firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, liquidate secondo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., sono state quantificate in € 552,00, oltre accessori, IVA e CPA, avendo riguardo per analogia ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.