Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2237 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorso è ammissibile solo se il titolo esecutivo sia divenuto definitivo. Il relativo passaggio in giudicato non si presume, ma deve essere comprovato mediante attestazione di cancelleria o di segreteria: una mera richiesta di rilascio non integra la prova richiesta. Rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il Collegio accoglie il ricorso e, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Una sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2336/2023 del 06.12.2023 aveva riconosciuto al docente il diritto al beneficio economico di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione. La sentenza era stata notificata il 07.12.2023, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione.
Il docente ha allora proposto ricorso al TAR per l’ottemperanza, notificandolo il 1 aprile 2026, dopo la scadenza del termine dilatorio. L’Amministrazione intimata non si è costituita. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito della seconda camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la propria giurisdizione e l’ammissibilità dello strumento. Il ricorso per ottemperanza è esperibile anche con riferimento alle sentenze del giudice ordinario, ma in tal caso il passaggio in giudicato del titolo esecutivo deve essere dimostrato, poiché solo un titolo definitivo è idoneo a fondare l’azione esecutiva.
Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e osserva che la prova del giudicato non era stata offerta con il ricorso. Il ricorrente aveva prodotto, in allegato, non già l’attestazione di segreteria circa il passaggio in giudicato della sentenza n. 2336/2023, bensì una semplice richiesta di rilascio della stessa. Con ordinanza n. 1789/2026 del 19.06.2026 il Collegio ha quindi onerato il ricorrente del deposito della attestazione entro il termine di 20 giorni.
In data 20 luglio 2026 il ricorrente ha depositato copia dell’attestazione di passaggio in giudicato, datata 30 gennaio 2026. La prova mancante risulta così acquisita, e l’ostacolo all’esame nel merito è superato.
Quanto al termine dilatorio, il Collegio ritiene integrato il presupposto dell’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996: la notificazione del titolo esecutivo è avvenuta il 07.12.2023, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 1 aprile 2026, decorsi oltre due anni.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del Tribunale di Messina. Il ricorso è dunque accolto e il Ministero è condannato alla corresponsione della somma, oltre interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Per l’ipotesi di inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale, in vista di un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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