Liste elettorali, ritardo giustificabile solo con documenti disponibili (C.G.A.R.S. n. 313 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per il deposito delle liste elettorali, stabilito dall’art. 17, comma 8, del Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, ha carattere tassativo. Il ritardo è giustificabile in via eccezionale solo quando ricorrano cumulativamente tre condizioni: esso è lieve; alla scadenza i presentatori si trovano già all’interno della casa comunale; il ritardo dipende da ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati. La sola presenza fisica del delegato entro il termine non è sufficiente: occorre anche la contestuale disponibilità dei documenti a corredo della lista. Ai fini dell’esimente non rilevano il sovraffollamento degli uffici, il tempo impiegato per l’autenticazione delle sottoscrizioni o il turno già preso presso l’ufficio del segretario generale, poiché il rischio di tali evenienze è assunto da chi non si attivi con prudente anticipo.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla carica di sindaco e consigliere comunale collegato a una lista civica, ha impugnato il verbale con cui la sottocommissione elettorale circondariale non ha ammesso la candidatura e i candidati connessi. La lista era stata presentata con un ritardo di pochi minuti rispetto alla scadenza delle ore 12,00 del venticinquesimo giorno precedente la consultazione.
Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso. I delegati erano arrivati davanti al palazzo comunale alle ore 12,08 e la documentazione completa era stata portata all’interno solo in quel momento. Il primo motivo di ricorso, relativo a un asserito conflitto di interesse del segretario generale, non è stato riproposto. La questione è giunta al giudice di appello sulla sola censura attinente alla scusabilità del ritardo.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo di appello ricostruisce l’orientamento consolidato ispirato al favor partecipationis, contemperato con le esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale. Il termine per il deposito delle liste è tassativo. L’ammissione in deroga presuppone la ricorrenza di tutte e tre le condizioni elaborate dalla giurisprudenza: lievità del ritardo, presenza dei presentatori all’interno della casa comunale alla scadenza e cause eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati.
La Corte richiama il proprio precedente C.G.A.R.S. n. 5816 del 2023 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 9817 del 2022, n. 3032 del 2019, n. 8336 del 2019). Da tali arresti ricava che la presenza dei delegati entro il termine, per assumere valenza esimente, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità dei documenti necessari. Nella specie, la documentazione è stata portata all’interno alle ore 12,08, come attestato dai verbali della Polizia Municipale e del segretario generale.
La Corte esamina anche la censura relativa al sovraffollamento degli uffici e al tempo impiegato per l’autenticazione delle sottoscrizioni. Osserva che il ritardo nell’acquisizione dei certificati non è ascrivibile a causa non imputabile, poiché sugli interessati incombono oneri di diligenza che esigono l’acquisizione della documentazione in tempo utile e non a ridosso della scadenza. Applica il principio di collaborazione e buona fede desumibile dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, come modificato dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020.
Ne deriva che il sovraffollamento dell’ufficio anagrafe e ogni altro ostacolo di cui, per autoresponsabilità, assume il rischio chi non si sia attivato con prudente anticipo, non hanno carattere obiettivamente ostativo. Prive di valore esimente sono la presenza del delegato davanti all’ufficio elettorale prima dell’apertura e la multitude di istanze presentate. Il turno preso prima delle ore 12,00 davanti all’ufficio del segretario generale non supplisce alla mancata disponibilità dei documenti. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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