Riesame abilitazione scientifica e rimborso contributo anche con compensazione spese (TAR Lazio n. 7156 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a garantire l’esecuzione del giudicato, sicché, in caso di mancata rivalutazione della domanda di abilitazione scientifica nei termini previsti, va ordinato all’Amministrazione di provvedere, con riserva di nomina di un commissario ad acta. A norma dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, l’obbligo di rimborso del contributo unificato grava direttamente e automaticamente sulla parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di lite e anche se essa non si è costituita in giudizio, derivando dalla legge e non da una specifica statuizione della sentenza. Tale obbligo è sottratto alla potestà del giudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare.
Il Fatto
La ricorrente, docente universitaria, aveva impugnato il giudizio negativo reso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, ottenendo l’annullamento con sentenza del TAR Lazio. Il Tribunale aveva rilevato l’omesso parere scritto pro veritate di un esperto revisore del settore scientifico-disciplinare di appartenenza e aveva ordinato la rivalutazione entro novanta giorni dalla notifica. Nonostante l’avvenuta notifica della sentenza e il decorso del termine, l’Amministrazione non aveva provveduto né al riesame né al rimborso del contributo unificato versato nel precedente giudizio, determinando la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato in considerazione della mancata prova dell’avvenuto riesame della domanda di abilitazione, pur essendo stata la sentenza notificata nei modi di rito e decorso il termine assegnato per l’ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione, non costituita in giudizio, ha configurato l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato di dare piena esecuzione alla decisione entro novanta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta su istanza di parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di rimborso del contributo unificato relativo al giudizio di merito, la decisione chiarisce che la compensazione delle spese disposta nella sentenza da eseguire non esclude l’obbligo della soccombente di rimborsare il contributo. Richiamando l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 e il precedente del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7699 del 2025, il Tribunale afferma che l’obbligo di rimborso è d’ufficio e automatico, in quanto previsto dalla legge.
La pronuncia del Consiglio di Stato citata chiarisce che tale obbligo sussiste a prescindere da una statuizione espressa nella sentenza, essendo sottratto alla disponibilità del giudice. La natura legale e automatica dell’obbligazione di rimborso comporta pertanto l’accoglimento della domanda anche in assenza di una specifica condanna nella sentenza da ottemperare.
Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato per la presente fase.
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Nota della Redazione
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