Carta del Docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2246 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risulti accertata la mancata impugnazione del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, condanna la stessa a dare puntuale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. La nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia può essere disposta senza compenso quando l’ausiliario sia un dirigente della stessa Amministrazione resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato stipulati in più anni scolastici, ha agito in forza di un titolo giudiziale costituito da una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Con ricorso davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., ha domandato la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione della Carta del Docente con le modalità e funzionalità previste dal d.P.C.M. 28.11.2016, con accredito dell’importo di € 2.000,00 oltre interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza è attestata da apposita certificazione di Cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con condanna dell’Amministrazione a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato. Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha previsto l’intervento, su istanza di parte, di un commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni, individuato nel Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Sulla nomina senza compenso, il Tribunale ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge. Tale disposizione, ha precisato il Collegio, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, sez. VII, ord. n. 2039/2019. Ha infine disciplinato le modalità di deposito degli atti del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con apposito modulo. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *