Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2245 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accerta il passaggio in giudicato del titolo azionato e la persistente inerzia dell’amministrazione, e ordina a quest’ultima la puntuale esecuzione del titolo entro il termine assegnato. Il ricorso è accolto quando risulta provata la mancata impugnazione della sentenza e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Per il caso di inutile decorso del termine provvede, su istanza di parte, il Commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il contributo alla formazione professionale, con l’assegnazione della Carta del Docente e l’accredito della relativa somma per i contratti a tempo determinato stipulati in più anni scolastici. Il titolo era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato nei termini.
Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’esecuzione e, in via subordinata, la nomina di un commissario che provvedesse in via sostitutiva. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed è decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il ricorso è dunque accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo.
Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta, su istanza di parte, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso per l’attività svolta. Il Collegio richiama sul punto l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo previsto. In ragione della soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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