Ottemperanza alla Carta del Docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2248 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm. — titolo esecutivo passato in giudicato e decorso inutile del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 — accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione la puntuale e completa esecuzione. Il Commissario ad acta può essere nominato, per il caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, con facoltà di delega, senza che occorra una separata istanza di parte. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La sua attività è svolta senza compenso quando è affidata a un dirigente della stessa amministrazione resistente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza di un titolo giudiziale emesso dal giudice del lavoro, che le riconosce il diritto all’accreditamento dell’importo di € 1.000,00 sulla Carta del Docente, quale contributo alla formazione professionale per gli anni scolastici indicati in ricorso. Il titolo è stato notificato all’amministrazione resistente ed è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini.

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la docente ha domandato la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del titolo e, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta per l’eventualità del protrarsi dell’inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono i presupposti dell’ottemperanza previsti dall’art. 114 cod. proc. amm. Assume rilievo, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza — attestata da apposita certificazione di Cancelleria — e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con la legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo azionato. Per il caso di decorso infruttuoso del termine il Tribunale nomina quale Commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Sul compenso, il Tribunale richiama l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. La disposizione, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”: da qui l’esclusione del compenso per il Commissario dirigente.

Quanto ai poteri dell’ausiliario, il Tribunale precisa che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il Commissario deve inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’apposito indirizzo PEC.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, con liquidazione come da dispositivo e distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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