L’inerzia dell’Amministrazione dopo l’annullamento del diniego legittima l’ottemperanza con commissario ad acta e astreinte (TAR Lazio n. 10791 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego integra i presupposti dell’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., atteso che il giudicato non si esaurisce nella caducazione dell’atto ma impone un nuovo esame della domanda secondo i principi enunciati in sentenza. In tale sede, il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta, ma deve ordinare all’Amministrazione di provvedere, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere parametrata a criteri di non manifesta iniquità, onde evitare che l’astreinte degeneri in una sproporzionata locupletazione del privato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal TAR Lazio l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Romania. La sentenza di annullamento, pronunciata in forma semplificata, aveva fatto proprio il principio per cui il Ministero, in presenza di un titolo di studio conseguito in Italia e di una abilitazione ottenuta in un altro Stato membro, non può fondare il diniego sull’interpretazione restrittiva delle autorità del Paese di rilascio.
Nonostante l’esito favorevole del giudizio, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, omettendo di emanare un nuovo provvedimento sulla domanda di riconoscimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inerzia del Ministero e chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato la fondatezza del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’actio iudicati: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è stata appellata e non risulta sospesa, mentre l’Amministrazione non ha dedotto alcuna circostanza idonea a dimostrare l’avvenuto adempimento. I giudici hanno precisato che l’annullamento del diniego non esaurisce l’effetto del giudicato, imponendo all’Amministrazione di riesaminare l’istanza originaria e di adottare un nuovo provvedimento che si conformi ai principi di diritto enunciati nella sentenza passata in giudicato.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ha ritenuto di accogliere la richiesta, designando il Direttore generale della Direzione competente per materia, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, per l’ipotesi in cui l’Amministrazione non provveda entro il termine di sessanta giorni. Tale strumento, ha osservato il TAR, è funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e a superare l’inerzia dell’Amministrazione.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio ha richiamato i principi espressi da Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 7 del 2019, secondo cui l’astreinte non deve assumere una funzione risarcitoria ma conservare la tipica natura sanzionatoria della disobbedienza alla statuizione giudiziaria. Sulla base di tali premesse, la penalità è stata quantificata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e con un limite massimo di euro 3.000,00, a presidio del criterio della non manifesta iniquità.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 750,00, oltre accessori e contributo unificato, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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