Ottemperanza per carta docente: condanna del Ministero al pagamento anche oltre il termine di 120 giorni (TAR Puglia n. 684 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario ed è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, il cui decorso infruttuoso legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza volto ad ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute. La natura satisfattiva degli interessi legali che maturano in caso di ulteriore ritardo esclude la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., potendo il giudice nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di euro 3.000,00 a titolo di beneficio economico previsto per la cd. “Carta Elettronica del Docente” dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La sentenza, non impugnata, aveva acquisito l’autorità di cosa giudicata. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento spontaneo.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero alle somme dovute, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la fondatezza del ricorso, rammentando che il giudizio di ottemperanza esperito avverso le sentenze del giudice ordinario è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dalla cognizione di qualsiasi altra domanda. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

Il Tribunale ha accertato la regolarità del ricorso, verificando l’osservanza dei termini di deposito dimezzati e la valenza di cosa giudicata della sentenza azionata, come risultante dall’apposita attestazione prodotta. Ha inoltre verificato il rispetto della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, primo comma, D.L. n. 669/1996, che impone di attendere l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo per iniziare l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Accertato che il termine era decorso infruttuosamente e che l’amministrazione non aveva contestato l’inadempimento, il TAR ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti nelle more effettuati.

La domanda di fissazione della penalità di mora è stata invece respinta, in ragione della natura ampiamente satisfattiva degli interessi legali operanti in caso di ulteriore ritardo nel pagamento del credito, in conformità ai precedenti citati. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine assegnato, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, precisando che non sarà dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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