Improcedibilità dell’istanza di dehors e obbligo di comunicazione dei motivi ostativi (TAR Sicilia n. 1509 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara l’improcedibilità di un’istanza di ampliamento di un dehors senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, perché sottrae al privato la possibilità di rappresentare i fatti e la documentazione sopravvenuti. La violazione del termine di conclusione del procedimento non incide sulla validità del provvedimento espresso tardivamente: rileva come regola di comportamento e può fondare la responsabilità risarcitoria dell’ente locale, salvo il ricorso avverso il silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il principio di inesauribilità del potere consente l’esercizio della funzione anche oltre il termine ultimo, quando la legge non riconosce all’inerzia valore provvedimentale. L’annullamento degli atti negativi e del sequestro amministrativo presuppone la verifica della proprietà privata del suolo e dell’esistenza di un titolo abilitativo anteriore.

Il Fatto

La ricorrente gestisce un’attività di ristorazione in un locale di Palermo, giusta SCIA del 24 gennaio 2018, con somministrazione assentita per un massimo di 40 posti a sedere. Con CILA del 28 luglio 2025 comunicava modifiche del locale, con previsione di un secondo servizio igienico, per ampliare i posti a sedere, in parte ricadenti nel dehors esterno, di cui aveva chiesto l’ampliamento con istanza del 26 marzo 2024.

Con provvedimento del 17 luglio 2025 il Comune di Palermo dichiarava l’improcedibilità di tale istanza per assenza di documentazione, e nella stessa data la Polizia Municipale sottoponeva a sequestro amministrativo il manufatto. La ricorrente impugnava gli atti e, dopo la nuova istanza del 18 agosto 2025, il successivo provvedimento negativo del 27 novembre 2025 con motivi aggiunti. La questione giunge al giudice amministrativo per contestare l’omessa partecipazione procedimentale e il travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo fondato sulla violazione del termine di conclusione del procedimento. La scadenza del termine massimo non tocca la validità del provvedimento espresso adottato dopo di essa: la sua violazione opera come regola di comportamento, da cui desumere un profilo di responsabilità dell’ente per il danno, oppure come presupposto per denunciare il silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il principio di inesauribilità del potere, quando la legge non attribuisce all’inerzia valore provvedimentale, consente l’esercizio della funzione anche oltre il termine.

Accoglie invece i motivi sulla partecipazione procedimentale. L’amministrazione ha omesso del tutto la comunicazione dei motivi ostativi, proprio nella fase in cui avrebbe potuto acquisire piena contezza dei fatti. Mediante l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 il Comune avrebbe potuto rilevare che il dehors è in parte già assistito da titolo, perché associato alla SCIA del 2018, e che il portale web non consente di aggiornare le pratiche precedenti ma impone una nuova istanza: circostanza allegata dalla ricorrente e non contestata specificamente dall’ente.

Il Collegio ritiene inoltre provata la proprietà privata del fondo su cui insiste il manufatto, con conseguente superfluità del canone concessorio. La prova deriva dalle planimetrie, dalla relazione tecnica allegata alla CILA e dal mancato riscontro ai chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., perché la documentazione depositata dal Comune attiene a una pratica di riesame errata ed estranea al giudizio.

Gli atti negativi vanno pertanto annullati, con effetto conformativo del potere: l’istruttoria retroagisce alla verifica dei presupposti, tenendo conto della proprietà privata del suolo, della documentazione versata dal privato, compresa la CILA, e della natura del nuovo procedimento in ampliamento di quello già autorizzato. Per le stesse ragioni è accolto il motivo avverso il provvedimento inibitorio della Polizia Municipale, poiché l’attività era in parte assentita in forza della SCIA del 2018, pur nel limite dei 40 posti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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