Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale in ottemperanza (TAR Piemonte n. 280 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione del giudicato, intervenuta in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, che impone di porle a carico dell’Amministrazione intimata quando il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del sopravvenuto pagamento sussisterebbero, anche in rito, tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1048/2024 del 18.04.2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, oltre accessori di legge. La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Ministero si è costituito dichiarando che la sentenza era già in fase di liquidazione. Successivamente la ricorrente ha confermato di aver ricevuto il pagamento, allegando copia dell’accredito, ma ha insistito per la decisione. Con ordinanza n. 1702 del 01.12.2025 il Tribunale ha chiesto di chiarire se permanesse l’interesse all’accoglimento. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la domanda di ottemperanza aveva ad oggetto esclusivamente le somme liquidate in favore della ricorrente, con esclusione delle spese legali liquidate in favore dei procuratori antistatari, non richieste nelle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe avuto legittimazione ad agire.

Nel merito, in accoglimento della richiesta della ricorrente, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata.

Sulla regolamentazione delle spese il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale e le pone a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L’Amministrazione non ha contestato che la sentenza fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso.

Il Tribunale osserva che, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero, intervenuta in data 23.04.2024, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica e quella del ricorso, come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione delle spese è operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva svolta, nonché dell’esito della controversia. Il dispositivo condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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