Proroga del termine per il commissario ad acta (TAR Molise n. 211 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta, nominato per l’esecuzione del decisum, può richiedere motivatamente una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico. Il giudice dell’ottemperanza, valutata la complessità dell’attività commissariale e le ragioni esposte, può accogliere l’istanza e assegnare un termine aggiuntivo, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di proroga o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il compenso per l’attività svolta dal commissario è determinato alla luce della relazione finale, secondo la disciplina di cui agli artt. 57, 49 e 83 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia).
Il Fatto
La società Sirio Società Cooperativa Sociale aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Campobasso un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Unione dei Comuni Medio Sannio, rimasta inadempiente. Con la sentenza n. 111/2025, il TAR Molise aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza, condannando l’ente a dare integrale esecuzione al titolo esecutivo entro il termine di 90 giorni e nominando, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Prefetto di Campobasso quale commissario ad acta.
Successivamente, il commissario ad acta, nella persona del soggetto delegato dal Prefetto, ha depositato un’istanza in data 2 aprile 2026, con la quale ha chiesto motivatamente la concessione di una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico conferito.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminata l’istanza del commissario ad acta, ha ritenuto di doverla accogliere alla luce delle ragioni illustrate e avuto riguardo alla complessità dell’incarico. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi assegnato un termine aggiuntivo di 120 giorni per la conclusione dell’attività commissariale, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione.
Quanto al compenso spettante al commissario, il Collegio ha precisato che esso sarà determinato al termine dell’attività, sulla base di quanto risulterà dalla relazione finale circa l’attività disimpegnata, applicando il d.P.R. n. 115/2002.
Il provvedimento si inserisce nel quadro del giudizio di ottemperanza, ove il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice per garantire l’effettiva esecuzione del giudicato. La proroga concessa costituisce strumento finalizzato a consentire il corretto espletamento dell’incarico in presenza di oggettive difficoltà, senza che ciò incida sulla natura satisfattiva della procedura.
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Nota della Redazione
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