Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1046 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento del giudice ordinario. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, che non lo abbia contestato, il giudice amministrativo ne ordina l’esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La domanda di interessi legali è accolta con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento, spontaneo o commissariale. Non spetta invece il risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. se il pregiudizio non è provato, non essendo il danno in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 01.12.2023 che gli riconosce il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero al pagamento di € 500 per ogni anno e alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.

Il titolo, notificato il 04.12.2025, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia, gli interessi e la rivalutazione e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato assolvimento dell’obbligo portato dal titolo. Manca dunque una difesa nel merito sull’esecuzione.

L’amministrazione è stata perciò condannata a dare completa esecuzione al giudicato per il contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvede, nei sessanta giorni successivi, un commissario ad acta, nominato nel dirigente preposto alla gestione della spesa per l’istruzione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già addetto a tale gestione, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso.

Quanto agli accessori, la domanda di interessi legali è accolta. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure con quello realizzato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.

È invece respinta la richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. al risarcimento del danno da mancata esecuzione in forma specifica. Manca la specifica prova del pregiudizio, il cui onere incombeva al ricorrente. Quel danno è coperto dagli interessi legali maturati nel frattempo e non può ritenersi in re ipsa.

Le spese seguono la soccombenza. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme indicate, nomina per il caso di inerzia il commissario ad acta e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in € 1000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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