Sospensione del giudizio per pregiudiziale comunitaria sulla soglia di esclusione fiscale ex art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 (TAR Lombardia n. 2251/2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, avente ad oggetto la compatibilità eurounitaria dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui impone l’esclusione automatica dalle gare per violazioni fiscali di importo superiore alla soglia fissa di € 5.000, integra una causa di sospensione necessaria del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., tutte le volte in cui la definizione della controversia amministrativa dipenda, in tutto o in parte, dalla risoluzione della questione pregiudiziale.
Il Fatto
La società Papalini S.p.A., terza graduata nella procedura aperta indetta da Aria S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti sanitari del Servizio Sanitario Regionale (Lotto 3), impugnava la determinazione n. 141 del 21.02.2025 con cui l’aggiudicazione era stata disposta in favore della C.M. Service S.r.l. Con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente eccepiva l’illegittimità della mancata esclusione d’ufficio della Dussmann Service S.r.l. per violazione del requisito della regolarità fiscale, in ragione di un debito definitivamente accertato pari a € 18.000, relativo al mancato pagamento del contributo unificato e della conseguente sanzione per il ritardato versamento.
Nel corso del giudizio, la controinteressata Dussmann depositava istanza di sospensione del processo, deducendo la pendenza dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 758 del 29.01.2026 (causa C-76/26), concernente la legittimità eurounitaria della disciplina dell’esclusione automatica per irregolarità fiscali di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, ha rilevato come le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia investano esattamente la medesima irregolarità fiscale contestata a Dussmann nel giudizio principale, ossia il mancato o ritardato pagamento di un contributo unificato e della relativa sanzione, e la compatibilità dell’esclusione automatica con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 18 e art. 57 della direttiva 2014/24/UE.
Il Collegio ha, altresì, valorizzato la circostanza che la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2025, nel confermare la legittimità della soglia di rilevanza di € 5.000, ha comunque rimesso al legislatore la valutazione circa l’opportunità di rivedere il meccanismo escludente, evidenziando come la questione della proporzionalità della soglia fissa resti aperta anche alla luce del diritto dell’Unione Europea.
Ritenuta la stretta pregiudizialità tra la decisione della CGUE e le questioni sollevate con il secondo motivo del ricorso principale, il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., onerando le parti a presentare istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm. dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, riservata a successiva disamina ogni questione di ammissibilità del ricorso incidentale.
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Nota della Redazione
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