Giudizio di ottemperanza e non vincolatività dei conteggi del creditore (TAR Lombardia n. 1782 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il credito azionato dal ricorrente, così come quantificato nella sua prospettazione, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione debitrice. L’esatta dimensione del diritto, quanto a capitale residuo e interessi, discende dal titolo giudiziale e dalle ulteriori norme applicabili, non dalle mere indicazioni di parte. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al suo soddisfacimento. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza va dichiarata e all’Amministrazione va assegnato un termine per l’adempimento; in caso di perdurante inerzia opera il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3591/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, la somma di euro 500,00. La decisione era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva innanzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo con valore ed efficacia di giudicato, come tale azionabile ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Su questa base il Tribunale chiarisce un punto di ordine sostanziale: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’esatta dimensione del diritto scaturisce dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, non dalla prospettazione della parte creditrice.
Per questo motivo l’entità delle somme richieste dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. La verifica riguarda in particolare il capitale residuo e gli interessi, di cui va accertata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Quanto ai presupposti processuali dell’azione, il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali devono rispettare, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento del capitale, degli accessori e degli oneri indicati, fermo restando che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti di legge. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, il quale assume le funzioni solo su istanza del creditore, senza diritto a compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 e distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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