Ottemperanza per monetizzazione ferie del personale scolastico: accoglimento previa verifica dei presupposti e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3605 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta avverso il silenzio dell’Amministrazione dopo la notifica di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro è fondata quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, con assegnazione del termine per l’esecuzione decorrente dalla semplice richiesta della parte interessata. Il commissario, ove occorra, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Una docente, dopo aver ottenuto dal Giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma per la monetizzazione di ferie maturate e non godute, non vedeva dare esecuzione al titolo. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 09 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente adiva il TAR per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR giudica il ricorso fondato. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, la regolare notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il suo successivo passaggio in giudicato, attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato successivamente alla scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, termine che l’Amministrazione non ha utilizzato per adempiere. La ricorrente ha pertanto legittimamente azionato il rimedio di cui all’art. 112 c.p.a..
La pronuncia di accoglimento dispone che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, che interverrà su semplice richiesta della parte interessata entro i successivi 60 giorni, con poteri sostitutivi pieni.
Il provvedimento chiarisce che il commissario, nell’eseguire la sentenza, potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dedicati, all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. In ragione della natura pubblica dell’incarico, non è prevista la liquidazione di alcun compenso in suo favore.
Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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