Carta docente, ottemperanza al giudicato e interessi come penalità di mora (TAR Sicilia n. 1633 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto per l’esecuzione di un titolo giudiziale divenuto definitivo è accolto quando risultino integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del provvedimento e al decorso del termine dilatorio previsto per la formazione del silenzio dell’Amministrazione. L’Amministrazione soccombente è condannata a dare puntuale esecuzione al giudicato entro un termine fissato dal giudice. Per il caso di inerzia protratta oltre tale termine, il Collegio nomina un Commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La nomina di un dirigente della stessa Amministrazione intimata non comporta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sussistono i presupposti per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del Commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente, per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo era divenuto definitivo perché non impugnato nel termine di legge.

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’immediato accredito della somma, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di inerzia e la condanna al pagamento degli interessi legali ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato la nota versata in atti dal ricorrente, con cui era stato chiesto il passaggio in decisione da remoto, dichiarandola inammissibile perché relativa a un incombente processuale non previsto dalla normativa in vigore.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto e l’Amministrazione condannata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Collegio ha nominato Commissario ad acta, su istanza di parte ed entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso. Il giudice ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando sul punto giurisprudenza amministrativa conforme.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e che il Commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Infine, ritenuti integrati i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha disposto a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del Commissario. Le spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *