La notizia di reato archiviata resta rilevante nel giudizio prognostico di concessione della cittadinanza (TAR Lazio n. 11486 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, il requisito della residenza legale decennale va interpretato in senso non solo quantitativo ma anche qualitativo, come “periodo di osservazione” nel quale il richiedente deve dare prova di un comportamento senza mende. La valutazione dell’Amministrazione ha natura discrezionale e prognostica ed è ispirata al principio di precauzione, essendo volta ad accertare l’effettiva integrazione del naturalizzando e la sua adesione ai valori costituzionali. Tale valutazione è autonoma rispetto all’esito dei procedimenti penali: una notizia di reato, anche se archiviata, può legittimamente costituire elemento sintomatico di inidoneità, specialmente se il fatto è stato commesso nel periodo successivo alla presentazione dell’istanza. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993, i requisiti per la concessione devono permanere sino alla prestazione del giuramento. Inoltre, la comunicazione del preavviso di rigetto effettuata tramite il portale telematico del Ministero dell’Interno è giuridicamente valida, ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005, configurando una modalità ordinaria di comunicazione con il richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992.
Con decreto del 2024, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, rilevando l’esistenza di una notizia di reato per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen., risalente al 2022 e successivamente archiviata. Avverso il diniego, il ricorrente insorgeva deducendo la violazione delle prerogative partecipative per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e il difetto di istruttoria, sottolineando la propria incensuratezza, la stabile occupazione e la difficile situazione familiare.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in via preliminare, dichiara l’inutilizzabilità della sola relazione ministeriale depositata tardivamente, in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Gli altri documenti prodotti fuori termine, riguardando atti del procedimento, devono comunque essere acquisiti al giudizio ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., salvo concedere un termine a difesa al ricorrente che ne faccia richiesta.
Nel merito, il Collegio esclude la fondatezza del primo motivo, ritenendo legittima la comunicazione del preavviso di rigetto effettuata in via telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, istituito ai sensi dell’art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 69/2013. Tale modalità, conforme all’art. 3-bis del d.lgs. n. 82/2005, integra una forma ordinaria di comunicazione con il privato, gravando sul richiedente l’onere di consultare costantemente il portale.
Quanto al merito, il TAR ritiene il diniego supportato da congrua motivazione. La notizia di reato per maltrattamenti in famiglia presenta un elevato disvalore, in quanto rivelatrice di un’indole violenta e di una pericolosità sociale incompatibile con il giudizio prognostico richiesto per la concessione della cittadinanza. La circostanza che il fatto sia stato commesso dopo la presentazione dell’istanza assume valore sintomatico ancor più significativo, atteso che i requisiti devono permanere sino al giuramento ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993.
Il Collegio chiarisce che l’archiviazione del procedimento penale non è dirimente: la valutazione amministrativa è autonoma e può considerare anche fatti non oggetto di accertamento penale definitivo, in applicazione del principio di pluriqualificazione dei fatti giuridici. La condotta del richiedente è valutata in un’ottica di precauzione avanzata, considerata l’irrevocabilità della concessione (semel cives, semper cives).
Infine, la stabile occupazione e l’integrazione sociale costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti, rappresentando solo le condizioni minime per aspirare alla cittadinanza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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