Ottemperanza alla Carta Docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1635 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione. Il termine assegnato per l’ottemperanza spontanea decorre dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega, e in tal caso non è dovuto alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia con ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in loro favore della Carta Docente e all’assegnazione su di essa di € 2.000,00 per ciascuna, oltre interessi e rivalutazione, con le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Il ricorso è proposto contro il Ministero, rimasto contumace nel giudizio presupposto. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo, ormai passato in giudicato; il thema decidendum si concentra sui presupposti dell’ottemperanza e sulle modalità della sua attuazione coattiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Su questa base il ricorso è accolto.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il commissario è individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il Collegio esclude il compenso: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti amministrativi.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Indica inoltre le modalità di deposito degli atti tramite procedura telematica e avverte che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.

Sulle spese, il Collegio applica l’art. 26 c.p.a. e l’art. 91 c.p.c., liquidandole secondo i minimi del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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