Precedenti penali ostativi alla cittadinanza per naturalizzazione anche dopo l’estinzione del reato (TAR Lazio n. 13978 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, la valutazione dell’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità, volta ad accertare l’irreprensibilità della condotta e la piena integrazione del richiedente nella comunità nazionale. I precedenti penali, ancorché risalenti a oltre un decennio prima della domanda, costituiscono legittimi indicatori di inaffidabilità, ove commessi nel c.d. periodo di osservazione rilevante. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale: i fatti possono essere apprezzati negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali, non rilevando l’estinzione del reato per prescrizione o per buona condotta, poiché il giudizio attiene al grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, con un rigore probatorio attenuato (sufficiente il “fondato sospetto”), in ragione del quid pluris rappresentato dall’attribuzione dei diritti politici. Il mero stabile inserimento sociale ed economico costituisce solo il prerequisito, non l’elemento sufficiente per la concessione del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato nel 2020 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza con decreto del 2024, rilevando a suo carico una pluralità di precedenti penali: una notizia di reato per furto risalente al 2014, un’altra per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale del 2016, nonché un decreto penale di condanna del 2015 per tentato furto in concorso.
Avverso il diniego la ricorrente deduceva vizi di difetto di motivazione e istruttoria, nonché illogicità, stante la risalenza dei fatti, ormai risalenti a oltre un decennio. In prossimità dell’udienza rappresentava altresì l’intervenuta archiviazione per la notizia di reato del 2016 e l’estinzione del reato oggetto del decreto penale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, valorizzando la natura complessa e sintetica del giudizio prognostico demandato all’Amministrazione. I precedenti penali, ha chiarito il Collegio, non vanno considerati atomisticamente ma nel loro insieme, nella loro periodicità e reiterazione, quali indicatori globali dell’indole del richiedente e del suo grado di integrazione nella comunità nazionale. La circostanza che i reati siano stati commessi nel decennio anteriore alla domanda, c.d. periodo di osservazione, ne rafforza la valenza ostativa.
Il Tribunale ha poi richiamato il principio della c.d. pluriqualificazione del fatto giuridico, in forza del quale lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento. La valutazione in sede amministrativa si pone su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, con la conseguenza che le risultanze fattuali possono essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali.
Sulla base di tale premessa, il Collegio ha escluso che l’estinzione del reato per prescrizione o l’esito favorevole del procedimento penale potessero giovare alla ricorrente. La prescrizione, ha osservato, non equivale ad assoluzione nel merito, e il comportamento resta comunque valutabile come fatto storico indice di una personalità non incline al rispetto delle regole. Peraltro, nel caso del decreto penale di condanna per tentato furto, l’estinzione per buona condotta non cancella la rilevanza amministrativa del fatto accertato.
Quanto al tenore della condotta, il TAR ha evidenziato che i reati contestati, essendo puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni, rientrerebbero tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, con argomento a fortiori preclusivo per la naturalizzazione. Ha infine precisato che lo stabile inserimento sociale ed economico rappresenta condizione ordinaria e mero prerequisito, non sufficiente ad integrare quei meriti speciali che soli potrebbero controbilanciare i precedenti ostativi.
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Nota della Redazione
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