Carta del docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 188 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla condanna pecuniaria, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inottemperanza non contestata. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche in presenza di una condanna pecuniaria e può essere cumulata con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza eseguita, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., quando il titolo esecutivo li escluda per il periodo anteriore.

Il Fatto

La ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 21/2023 con cui il Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nella misura di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 12 maggio 2024 e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente domanda quindi l’ordine di ottemperanza, con accreditamento delle somme dovute e previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la domanda fondata. La ricorrente ha notificato la sentenza esecutiva al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 12 maggio 2024; il giudicato risulta attestato dalla cancelleria e il termine dilatorio di centoventi giorni è stato osservato, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza dell’11 settembre 2024.

L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il TAR ordina pertanto di dare esecuzione al giudicato, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 1.000,00 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto agli accessori, la sentenza eseguita esclude espressamente che sulle somme siano dovuti interessi legali per il periodo anteriore: questi possono essere riconosciuti solo dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, nei sessanta giorni successivi provvederà quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato.

Il Collegio applica inoltre la penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, che è una condanna pecuniaria, e con la nomina del commissario, poiché gli strumenti sono concorrenti. La somma è stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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