Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del TAR (TAR Toscana n. 189 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, accertata l’inerzia e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996. L’ottemperanza ha ad oggetto una condanna pecuniaria e si attua mediante accreditamento degli importi dovuti. Il TAR può nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applicare la penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., misura compatibile con la condanna pecuniaria e concorrente rispetto alla nomina del commissario. Gli interessi legali sulle somme capitali decorrono dal passaggio in giudicato, salvo diversa previsione della sentenza esecutata.
Il Fatto
Il ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 728/2023 con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto alla carta del docente, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nella misura di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. Il ricorrente chiede quindi che al Ministero sia ordinato di ottemperare mediante pagamento e accreditamento, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la domanda fondata. Il ricorrente ha notificato la sentenza al Ministero e all’Avvocatura dello Stato in data 12 maggio 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo il ricorso per ottemperanza notificato l’11 settembre 2024.
L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Al Ministero deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’importo complessivo di euro 2.000,00 tramite carta del docente.
Quanto agli accessori, la sentenza esecutata esclude espressamente che sulle somme siano dovuti gli interessi legali. Questi possono quindi riconoscersi solo a far data dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, ai sensi dell’art. 112 co. 3 c.p.a..
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi. Non sussistono ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora chiesta ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti.
La somma dovuta a questo titolo è stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi capitali, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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