Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 728 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi sul titolo azionato, anche quando il titolo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato e va accolto, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è invece automatica: il giudice la esclude quando il ritardo, anche per la peculiare tipologia del contenzioso, non raggiunga una gravità tale da giustificarla.

Il Fatto

Il Tribunale di Locri, sez. lavoro, con la sentenza n. 1272/2024, ha accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico documentato.

La sentenza è stata notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. e non impugnata, divenendo definitiva. Il Ministero non ha dato esecuzione al titolo. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Calabria, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per il ritardo. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; rispetto ad esso è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale termine costituisce il presupposto per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La documentazione versata in atti e le difese delle parti comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. L’inadempimento è dunque accertato e il ricorso è fondato. Il giudice accoglie pertanto la domanda principale e dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente.

Conseguentemente, il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, per dare piena e integrale esecuzione al giudicato. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte ricorrente che attesti il perdurante inadempimento, provvederà entro i successivi sessanta giorni, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il ritardo maturato dal Ministero non è ritenuto tale, anche in ragione della peculiare tipologia del contenzioso, da giustificare l’invocata condanna. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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