Silenzio sullo sgombero di immobile acquisito al patrimonio comunale (TAR Campania n. 1941 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo confinante con l’immobile in cui si assumono realizzati abusi edilizi è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione e può agire ai sensi dell’art. 31 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida. La vicinitas integra la legittimazione ad agire, ma non dimostra da sola l’interesse al ricorso, che va accertato anche d’ufficio e ricavato dall’insieme delle allegazioni, quale specifico pregiudizio derivante dall’inerzia. La pendenza del giudizio avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, non sospesa e quindi efficace, non impedisce al Comune di provvedere sugli adempimenti successivi, ivi compresi lo sgombero e l’immissione in possesso. Il silenzio sull’istanza di repressione integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato confinante con immobili oggetto di contestati interventi edilizi, ha notificato al Comune un atto di diffida in data 27 maggio 2024, denunciando la prosecuzione di abusi e attività imprenditoriale non autorizzata su beni già acquisiti al patrimonio comunale con decreto del Commissario ad acta del 20 gennaio 2023.

La diffida chiedeva l’immediata trascrizione del provvedimento di acquisizione, l’immissione in possesso e lo sgombero, oltre all’esercizio continuativo della vigilanza urbanistico-edilizia. A fronte del silenzio del Comune, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso, riconoscendo la legittimazione e l’interesse della ricorrente e l’obbligo di provvedere del Comune. Quanto alla legittimazione, rileva la vicinitas, desunta dallo stabile collegamento con l’area su cui insistono gli abusi, confermata dalle precedenti pronunce di primo e secondo grado richiamate nella diffida.

Anche seguendo l’indirizzo più rigoroso, il Tribunale ha ritenuto sussistente l’interesse al ricorso. Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, ha ribadito che legittimazione e interesse sono condizioni autonome dell’azione e che il criterio della vicinitas non basta, da solo, a dimostrare l’interesse, che va inteso come specifico pregiudizio. Nel caso concreto tale pregiudizio emerge dalle allegazioni della ricorrente, dal pregresso contenzioso e dai danni rappresentati in termini di deprezzamento e di immissioni di fumi e rumore oltre la normale tollerabilità.

Il Collegio ha poi respinto la tesi del Comune secondo cui l’obbligo sarebbe stato adempiuto con la nota prot. n. 4496 del 17 maggio 2019. Quella nota, adottata in riscontro a una diffida anteriore, si limita a dare atto della calendarizzazione dell’attività repressiva, senza che le sanzioni risultino adottate, e non può valere come provvedimento sulla diffida del 2024.

Quanto alla pendenza del giudizio avverso l’ordinanza di acquisizione, il Tribunale ha osservato che nella stessa udienza è stato rigettato il ricorso proposto dagli eredi avverso quel provvedimento, ritenuto legittimo. In ogni caso, la pendenza di un ricorso avverso l’ordinanza, non sospesa e quindi valida ed efficace, non impedisce all’Amministrazione di procedere agli adempimenti successivi. Da qui la sussistenza dell’obbligo di provvedere.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti della motivazione: è dichiarato l’obbligo del Comune di disporre lo sgombero e l’immissione in possesso entro sessanta giorni, restando assorbito il divieto di prosecuzione dell’attività. È stato nominato Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza, con spese a carico del Comune e comunicazione alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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