Condanne per stupefacenti ostative al rinnovo del permesso (TAR Lazio n. 7209 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le condanne, anche non definitive o pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per reati inerenti gli stupefacenti integrano la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ostativa al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. La presunzione prescinde dal grado del reato, rilevante solo ai fini della pena da espiare, e non richiede una valutazione individualizzata della condotta. I legami familiari eventualmente sussistenti al di fuori del territorio nazionale e la durata del soggiorno in Italia costituiscono elementi recessivi rispetto all’allarme sociale connesso alla tipologia dei reati commessi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui la Questura di Roma aveva rigettato l’istanza di conversione o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, intimandogli di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. A fondamento del diniego l’Amministrazione aveva posto le plurime condanne per reati in materia di stupefacenti riportate dall’interessato e il divieto di dimora nel Comune di Roma.
Il ricorrente contestava il provvedimento deducendo la tenuità dei precedenti penali, commessi in un arco temporale limitato, e la natura episodica delle condotte, a fronte di una permanenza in Italia di lunga durata e della presenza di radici familiari in Austria, ove risiedevano la compagna e la figlia cittadina austriaca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che le plurime condanne in tema di stupefacenti rientrano nella previsione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, norma che esclude l’ingresso e il soggiorno dello straniero condannato per reati inerenti gli stupefacenti, anche con sentenza non definitiva o con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
La giurisprudenza richiamata dal Tribunale — tra cui Consiglio di Stato, sez. III, n. 1069 del 2017 e Consiglio di Stato, sez. III, n. 4908 del 2018 — ha precisato che le ipotesi delittuose previste dalla norma implicano verosimilmente contatti profondi con le organizzazioni criminali e che la relativa presunzione di pericolosità prescinde dal grado del reato, rilevante soltanto ai fini della pena da espiare.
Il Collegio ha altresì evidenziato che l’Amministrazione aveva valutato gli elementi favorevoli dedotti dal ricorrente — assenza di vincoli familiari sul territorio nazionale, essendo residenti in Austria la compagna e la figlia, e durata del soggiorno in Italia — ritenendoli tuttavia recessivi rispetto all’allarme sociale e alla pericolosità connessa alla tipologia dei reati commessi, come confermato dalle modalità della condotta che denotava contatti con ambienti criminali dediti al traffico di droga.
Alla luce di tali considerazioni la domanda è stata respinta, con compensazione delle spese di lite per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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