Carta docente a tempo determinato, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 1485 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento al giudicato. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha adito il giudice ordinario per ottenere l’attribuzione del beneficio economico della c.d. carta docenti. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione dell’importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione.
Notificata la sentenza all’Amministrazione e formatosi il giudicato, attestato dal certificato rilasciato dalla Corte d’Appello, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo di dichiarare l’obbligo di conformazione, di condannare il Ministero al pagamento, di assegnare un termine e di nominare un commissario. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o a precetto prima della sua scadenza.
Nel merito, il TAR ha rilevato che le statuizioni della decisione azionata non avevano ricevuto piena esecuzione e che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sull’Amministrazione, citando la Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e la propria Sez. III n. 1997 del 2023 in tema di riparto dell’onere probatorio.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente per l’importo indicato, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, previa richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.