Diniego di condono edilizio in area vincolata: obbligo di motivazione puntuale (Cons. Stato n. 6026 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha efficacia vincolante per il comune competente ad adottare il provvedimento conclusivo. Ne consegue che le osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, in risposta al preavviso di rigetto, devono essere oggetto di puntuale valutazione da parte degli enti competenti, a partire da quello titolare del potere sostanziale, non essendo ammissibile che le garanzie procedimentali restino frustrate nel passaggio tra le due amministrazioni. In tema di determinazioni paesaggistiche l’amministrazione è altresì tenuta a esternare l’avvenuto apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto. Il diniego non può limitarsi a valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie.

Il Fatto

Il gestore di un’attività di ricovero e manutenzione natanti impugnava il diniego comunale opposto alla domanda di condono edilizio presentata nel 1986 per opere realizzate negli anni ’70 su un immobile in area lagunare. La domanda era stata respinta per contrasto delle opere con il vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale del 1985 e con la normativa speciale su Venezia, sulla base dei pareri della Commissione edilizia integrata e della Soprintendenza.

Dopo un primo annullamento giurisdizionale per incompetenza del funzionario, il comune aveva ripreso il procedimento e respinto definitivamente l’istanza. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione e irrilevante il decorso del tempo. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello su entrambi i profili, procedimentale e sostanziale. Sul primo versante rileva la violazione delle garanzie dettate dall’art. 10-bis legge n. 241/1990. Poiché il parere negativo dell’autorità di tutela è vincolante per il comune, l’interessato che non sia stato posto in grado di contraddire al preavviso resta privo di adeguata tutela nella fase successiva dinanzi al comune, non potendo più discutere i contenuti del parere. Le osservazioni della parte devono dunque essere valutate dagli enti competenti, non essendo ammissibile che le garanzie restino frustrate a metà del guado tra le amministrazioni coinvolte.

Non giova il richiamo all’indirizzo secondo cui il provvedimento di condono ha contenuto vincolato e il rigetto non sarebbe soggetto all’art. 10-bis: nel caso concreto la parte aveva prospettato molteplici ragioni idonee a rendere quantomeno plausibile un giudizio favorevole di compatibilità paesaggistica.

Sul secondo versante la Corte afferma che l’amministrazione deve esternare l’apprezzamento comparativo tra contenuto del vincolo e circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto. Il diniego non può esprimersi in valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere e le esigenze di tutela dell’area.

Nel caso di specie il diniego si basava su una motivazione di stile, ripetibile per qualsiasi ipotesi, con generico riferimento alle caratteristiche morfologiche e ai materiali, a fronte dell’ampiezza del vincolo invocato. La parte aveva invece fornito elementi sul vincolo lagunare e sulla tipologia delle opere che imponevano una valutazione approfondita. L’appello è accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado, e onere di riesame per l’amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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