Ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei Conti per inerzia seriale (TAR Piemonte n. 113 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione sia divenuto definitivo e sia stato ritualmente notificato al domicilio reale dell’ente. Il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 opera anche nell’ottemperanza, con la conseguenza che il ricorso è proponibile solo dopo il suo infruttuoso decorso. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia reiterata dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per i profili di propria competenza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero resistente al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente di importo pari a euro 2.042,82. Il titolo, pubblicato il 28.05.2024 e notificato il 04.06.2024, è passato in giudicato.

Nonostante la notifica, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, gli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, anche di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022 e letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

Il titolo è stato ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata al domicilio reale del Ministero soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risulta alcuna contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.

Il Collegio ha precisato che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.

Da ultimo, il Tribunale ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un caso isolato, ma si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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