Ottemperanza al giudicato e carta docente esclusa astreinte per crisi finanza pubblica (TAR Campania n. 1488 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione e ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’amministrazione intimata ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato. La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificare, in concreto, la mancata condanna all’astreinte.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente, disciplinato dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, con condanna del Ministero resistente a conferire la carta per un valore complessivo di 1.500,00 euro e al pagamento delle spese.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 31 luglio 2024 ed è passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso notificato e depositato il 19 febbraio 2025, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e la sua ammissibilità, essendo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997.
Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione e che l’amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato, sull’onere della prova dell’adempimento, TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e Cass., Sezioni Unite civili, n. 13533 del 2001.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di attivare la carta elettronica in favore del ricorrente per l’importo indicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, prevedendo che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza valutare se le circostanze addotte dal debitore pubblico neghino la sanzione o ne mitighino l’importo. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna all’astreinte, richiamando TAR Lazio, Sez. III, n. 9022 del 2018, TAR Lazio, Sez. II, n. 3101 del 2018 e TAR Campania, Sez. VII, n. 3836 del 2018. Le spese di lite, liquidate in 800,00 euro per compensi, oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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