Termine perentorio di novanta giorni per la prosecuzione dopo la sospensione (TAR Sicilia n. 1344 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, cod. proc. amm. per la proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza, in caso di sospensione del giudizio, ha natura perentoria. Il suo decorso decorre dal venir meno della causa di sospensione, coincidente con la conoscenza dell’atto che la determina. La sua inosservanza produce l’estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., non essendo stato il giudizio proseguito né riassunto nel termine di legge. L’estinzione comporta che le spese del processo restino a carico delle parti che le hanno anticipate, senza ripetizione, secondo l’art. 310, comma 4, cod. proc. pen. richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace di Palermo, con ricorso notificato nell’aprile 2021 e depositato nel maggio 2021. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza collegiale del dicembre 2021, in ragione dell’avvio della procedura di riequilibrio finanziario da parte del Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
Nella medesima ordinanza il Collegio aveva prospettato dubbi sulla ricevibilità del ricorso, per tardività del deposito, e aveva onerato l’Amministrazione di comunicare l’esito della procedura. La sospensione è stata confermata nel novembre 2023. Dopo l’istruttoria presidenziale dell’agosto 2025, i ricorrenti hanno depositato la delibera di approvazione del piano e, successivamente, l’istanza di prelievo. La questione decisiva diventa quindi la tempestività della prosecuzione del giudizio sospeso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui, in caso di sospensione, la prosecuzione esige un’istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. La norma fissa un termine che la prevalente giurisprudenza amministrativa qualifica come perentorio. Nello stesso senso il testo richiama Cons. St., ad. plen., 22.3.2024 n. 4.
La causa di sospensione è venuta meno con la delibera di approvazione del piano di riequilibrio del Comune. Tale delibera è stata prodotta in giudizio dagli stessi ricorrenti il 1.09.2025 e nuovamente dal Comune il 12.09.2025. Da quel momento decorreva il termine di novanta giorni per l’istanza di fissazione.
I ricorrenti, invece, hanno presentato l’istanza soltanto il 18.12.2025, ben oltre il termine, computato dal Collegio con riferimento alla produzione del 12.09.2025. Il giudizio non è stato quindi proseguito né riassunto nel termine di legge.
Ne discende la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., per inattività delle parti. Il Collegio esclude ogni rilievo alla prospettata tardività del ricorso originario, assorbita dalla definizione in rito. Quanto alle spese, richiamato l’art. 310, comma 4, cod. proc. civ. per il tramite dell’art. 39 cod. proc. amm., le dichiara irripetibili, restando a carico delle parti che le hanno anticipate. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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