Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1385 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza di condanna del giudice del lavoro passata in giudicato, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che siano effettuati pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione che non contesti nell’an e nel quantum il credito e non deduca alcunché sull’andamento della procedura resta inadempiente. Il giudice ordina il pagamento entro un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell’amministrazione le spese e il compenso del commissario.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con sentenza, la condanna del Ministero resistente all’erogazione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21.
La sentenza era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta in data 29.9.2023. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la parte ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum e che il ricorso è fondato. Deve pertanto essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il commissario, espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il suo compenso, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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