La consegna in via d’urgenza non radica la legittimazione a impugnare la variante al PUT (TAR Molise n. 330 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avvio del procedimento di variante del Piano Urbano del Traffico è atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva, sicché la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse. Il concessionario rimasto in gestione del servizio pubblico in forza di una consegna in via d’urgenza mai seguita dalla stipula del contratto non vanta, in assenza di formale atto negoziale, una posizione di legittimazione processuale attiva né un interesse sostanziale qualificato a sindacare l’esercizio dei poteri di pianificazione della sosta da parte dell’ente locale. L’affidamento in via d’urgenza anticipa gli effetti della disciplina negoziale solo finché il rapporto resta ancorato alla procedura di evidenza pubblica: ove manchi la stipula, la posizione del gestore resta precaria e non ingenera affidamenti qualificati tutelabili avverso gli atti di pianificazione.
Il Fatto
La società, affidataria in via d’urgenza del servizio di gestione della sosta a pagamento cittadina, impugnava la delibera con cui la Giunta comunale aveva avviato il procedimento di variante al Piano Urbano del Traffico, prospettando anche l’eliminazione delle c.d. strisce blu. Con i successivi motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione alla determinazione di affidamento dell’incarico di aggiornamento del piano e alla delibera consiliare di approvazione definitiva della variante, lamentando la drastica riduzione dei posti auto e la lesione dei propri diritti di concessionaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che la delibera impugnata costituiva un mero atto di avvio del procedimento, privo di autonoma capacità lesiva, come da giurisprudenza costante. La lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile solo all’atto conclusivo del procedimento, sicché mancava in capo alla ricorrente un interesse attuale all’impugnazione.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 40, primo comma, lett. d) e secondo comma, c.p.a.: la società non aveva formulato precise censure avverso la determinazione di affidamento dell’incarico professionale, ma aveva solo prospettato timori generici circa il possibile esito del procedimento, senza richiedere alcuna specifica statuizione al giudice.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha accertato che la ricorrente non aveva mai stipulato il contratto di concessione con il Comune, essendo rimasta in gestione per effetto di una consegna in via d’urgenza. Richiamato il principio per cui i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità, il Collegio ha escluso che l’affidamento d’urgenza potesse radicare una posizione legittimante, essendo venuto meno il collegamento con la procedura di evidenza pubblica e non risultando atti che avessero prorogato il rapporto.
La Corte ha quindi affermato che, in materia di pianificazione territoriale, i poteri discrezionali dell’ente locale sono sindacabili solo da chi vanti un titolo formale che ingeneri affidamenti qualificati: nella specie, la posizione della società era rimasta precaria, non essendo mai stato stipulato il contratto né prodotto il dedotto atto di transazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità per carenza d’interesse e difetto di legittimazione processuale attiva, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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