Accesso ai servizi abitativi transitori e sufficienza della soglia ISEE (TAR Lombardia n. 1386 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi abitativi transitori, il rispetto della soglia reddituale e patrimoniale stabilita dall’art. 7, comma 1, lett. c), R.R. 4/2017 per l’accesso ai servizi abitativi pubblici integra condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’accesso al beneficio, salvo il possesso degli ulteriori requisiti. Il Comune non può richiedere requisiti ulteriori non previsti dalla normativa, né valorizzare in senso ostativo il possesso di un reddito o di un patrimonio mobiliare, tenuto conto della onerosità del contratto da stipularsi. È illegittimo, per difetto di motivazione e contraddittorietà, il provvedimento che neghi l’emergenza abitativa e, al tempo stesso, contesti la situazione di ospitalità del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 23, comma 13, L.R. Lombardia n. 16/2016, qualificandosi come nucleo familiare privo di alloggio bisognoso di urgente sistemazione abitativa. L’istanza è stata respinta per il possesso di un patrimonio mobiliare di circa 12.000 euro e di un reddito di circa 16.000 euro, ritenuti sufficienti a reperire autonomamente una soluzione alloggiativa.
Avverso il rigetto il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 21 maggio 2024, fondato sulle medesime ragioni e su ulteriori motivi: mancata dimostrazione dell’impossibilità della moglie di lavorare, omessa prova del radicamento nel territorio milanese, nullità della dichiarazione di ospitalità. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto non condivisibili le motivazioni del provvedimento impugnato. Quanto alla disponibilità di risorse economiche, il giudice ha osservato che il possesso del requisito di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), R.R. 4/2017 è incontroverso. La norma fissa per i nuclei con due o più componenti una soglia patrimoniale di 16.000 euro più 5.000 euro per il parametro della scala di equivalenza: per il nucleo del ricorrente la soglia è di 23.850 euro.
Il Comune, pur non contestando il possesso del requisito, ha ritenuto che il reddito consentisse di reperire autonomamente un alloggio. Tale assunto non è condivisibile: la normativa si limita a prevedere che i beneficiari non superino una determinata soglia reddituale, e il rispetto di tale soglia è sufficiente ai fini dell’accesso ai S.A.T. Il possesso di un reddito o di un patrimonio, semmai, rileva in senso contrario, tenuto conto della onerosità del contratto da stipularsi all’esito dell’eventuale accoglimento.
Né può condividersi l’assunto secondo cui il reddito consentirebbe di reperire una soluzione “anche in eventuale condivisione o posto letto”: il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla coniuge e da due figlie minori, sicché la soluzione prospettata dall’Ente non è confacente alle esigenze familiari.
Quanto al radicamento territoriale, il ricorrente risulta iscritto all’anagrafe del Comune e le figlie minori frequentano a Milano le scuole dell’obbligo. Quanto alla situazione di ospitalità, il Collegio ha rilevato la contraddittorietà tra il primo provvedimento, che dava per ammessa l’ospitalità presso un conoscente, e quello impugnato, che ne contesta la validità per difetto del documento dell’ospitante e della dichiarazione ex art. 7 D.Lgs. 286/1998. In ogni caso, l’ospitalità presso un conoscente non configura una condizione abitativa idonea a escludere l’emergenza, data l’incompatibilità con le esigenze di coabitazione dell’intero nucleo familiare.
Infine, la mancata dimostrazione dell’impossibilità per la moglie di lavorare non è prevista tra i requisiti di accesso stabiliti dalla normativa, e non può assumere rilievo ostativo all’assegnazione. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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