Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro sull’erogazione della Carta Docente (TAR Lombardia n. 1384 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere rispettato dall’amministrazione anche quando il titolo imponga un’obbligazione pecuniaria. Decorso inutilmente tale termine senza alcun pagamento, neppure parziale, e in assenza di contestazioni sull’an e sul quantum, il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un ulteriore termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Una docente otteneva dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23.
La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata al Ministero in data 18 agosto 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per 2.000,00 euro e la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione.
Rispetto a tale titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum.
Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza a carico del Ministero. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in 1.000,00 euro, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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