Concorso assistenti sociali: laurea triennale non equiparata al titolo richiesto (C.G.A.R.S. n. 562 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, le lauree triennali di primo livello in Scienze del Servizio Sociale (classe 06) e in Servizio Sociale (L-39) non sono equiparate alla laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale, né alle lauree specialistiche (57/S) o magistrali (LM-87), trattandosi di titoli di secondo livello. L’equiparazione operata dal D.M. 11 novembre 2011 rileva ai soli fini dei concorsi pubblici e riguarda il diploma universitario in Servizio Sociale, non l’assimilazione alle lauree specialistiche o magistrali. La clausola del bando che richiami espressamente i titoli di secondo livello non è di dubbia interpretazione e non consente la partecipazione dei titolari di laurea triennale. Il CCNL Funzioni Locali non può modificare le tabelle ministeriali di equipollenza dei titoli di studio.

Il Fatto

Nel 2023 il Comune di Bagheria, quale capofila del Distretto Socio Sanitario n. 39, bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. L’art. 3 del bando individua i titoli di ammissione nel diploma di laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale o equipollenti, nella laurea specialistica di cui al D.M. 509/1999 e nella laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004, equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Una candidata in possesso di laurea magistrale LM-87, collocatasi al venticinquesimo posto, impugna la graduatoria definitiva rilevando che i concorrenti che la precedono sono titolari di sole lauree triennali e non avrebbero potuto partecipare. Il TAR Sicilia accoglie il ricorso con sentenza n. 1596/2025, escludendo l’equiparazione delle lauree triennali ai titoli richiesti. Alcuni concorrenti propongono appello, chiedendo la riforma della decisione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge anzitutto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Quanto alla mancata impugnazione della rettifica dell’elenco degli ammessi e della graduatoria provvisoria, rileva che l’interesse al ricorso sorge in capo ai partecipanti a un concorso pubblico quando la lesione diventa concreta, attuale e definitiva, cioè con la graduatoria definitiva, alla cui formazione concorrono tutti gli atti antecedenti e preparatori. La graduatoria provvisoria, di natura endoprocedimentale e temporanea, è inidonea ad arrecare una lesione immediata.

Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di interesse. In materia concorsuale il singolo candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento. Nel caso di specie la graduatoria, di validità biennale, non è finalizzata soltanto all’assunzione immediata presso il Comune, ma anche al reclutamento a opera degli altri Comuni del Distretto, sicché l’interesse al miglior posizionamento è concreto.

Nel merito, la Corte condivide la ricostruzione del giudice di primo grado. Dall’esame dei decreti ministeriali emerge che le lauree del vecchio ordinamento in Servizio Sociale sono equivalenti, ex D.I. 9 luglio 2009, alle lauree specialistiche 57/S e magistrali LM-87. Il D.M. 11 novembre 2011 ha equiparato il diploma universitario in Servizio Sociale alle lauree triennali classe 06 e L-39, ai fini dei concorsi pubblici. Tali lauree triennali, però, non sono equipollenti alla laurea del vecchio ordinamento né alle lauree specialistiche o magistrali, perché queste ultime sono titoli di secondo livello.

La clausola del bando richiama espressamente i soli titoli di secondo livello e non include le lauree triennali o i diplomi universitari del previgente ordinamento: non è quindi di dubbia interpretazione. Né il CCNL Funzioni Locali può intervenire sul riconoscimento nazionale delle lauree o sulle equipollenze formali, regolate esclusivamente da fonti ministeriali: il contratto introduce un nuovo ordinamento professionale per aree e talune deroghe temporanee legate all’esperienza professionale, ma non modifica le tabelle di equipollenza. L’appello è rigettato e le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, sono poste in solido a carico degli appellanti e del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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