Cessione volontaria ex art. 12 L. 865/1971 definisce la procedura espropriativa (TAR Calabria n. 477 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo di cessione volontaria concluso ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. n. 865/1971 integra un contratto di diritto pubblico, ascrivibile agli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo ex art. 11 L. n. 241/1990, nella specie sostitutivo del decreto di esproprio. Esso costituisce strumento di definizione della procedura ablatoria alternativo al decreto e produce diretti ed immediati effetti traslativi, non richiedendo forme diverse da quelle in generale previste per ogni contratto di compravendita. È sufficiente la forma scritta ad substantiam, anche tramite scrittura privata non disconosciuta, restando la successiva stipula dell’atto pubblico destinata alla sola funzione di trascrizione nei pubblici registri immobiliari e di opponibilità ai terzi. Ne deriva la legittimità della procedura espropriativa così definita e l’infondatezza delle domande di risarcimento fondate sull’assunta occupazione senza titolo.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del dante causa, agiscono per l’accertamento dell’illegittima occupazione di un terreno, della sua irreversibile trasformazione per la realizzazione di un’opera pubblica comunale e della caducazione degli atti collegati all’accordo di cessione volontaria, chiedendo il risarcimento del danno per equivalente al valore venale, oltre al ristoro per la mancata utilizzazione del fondo.
La vicenda risale a una procedura espropriativa avviata negli anni Settanta: dichiarazione di pubblica utilità , decreto di occupazione temporanea, immissione in possesso, rideterminazione dell’indennità provvisoria. Nel giugno 1981 le parti sottoscrissero per scrittura privata un accordo di cessione volontaria; il Comune corrispose l’80% dell’indennità concordata, ma l’atto pubblico non fu mai stipulato. I ricorrenti ne hanno dedotto la mancanza di titolo e hanno diffidato l’ente all’adozione dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, rifiutata dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la natura giuridica dell’accordo del giugno 1981. La scrittura privata, sottoscritta presso la sede municipale alla presenza del Segretario Generale, richiama espressamente il primo comma dell’art. 12 L. n. 865/1971, che disciplina la cessione volontaria quale strumento alternativo al decreto di esproprio. La difesa dei ricorrenti invoca il secondo comma della stessa norma, che riguarda invece la diversa ipotesi dell’accettazione dell’indennità provvisoria: riferimento estraneo alla fattispecie.
Secondo l’impostazione condivisa dal Tribunale, l’accordo di cessione volontaria integra un contratto di diritto pubblico, riconducibile agli accordi sostitutivi ex art. 11 L. n. 241/1990, nella specie sostitutivo del decreto di esproprio. Si tratta di una fattispecie di definizione della procedura ablatoria alternativa al provvedimento.
Il Collegio procede quindi all’interpretazione della reale volontà delle parti, desumibile dal tenore delle clausole. Il cedente ha dichiarato di essere esclusivo proprietario del bene, senza pesi o vincoli, e si è obbligato a cederlo; il Comune si è obbligato ad acquistarlo, corrispondendo un corrispettivo determinato pari all’indennità maggiorata del 50%. Il rinvio a un momento successivo riguarda solo il pagamento e la formalizzazione dell’atto da trascrivere, dopo il frazionamento catastale.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la cessione bonaria non deve rivestire forme diverse da quelle richieste per ogni contratto di compravendita, essendo sufficiente la forma scritta ad substantiam. La successiva stipula dell’atto pubblico non trasforma il negozio già definitivo in un preliminare, ma assolve una funzione meramente riproduttiva ai fini della trascrizione.
Ne consegue che la procedura espropriativa deve ritenersi legittimamente conclusa con la cessione volontaria, ostativa a qualsivoglia altra forma di definizione. Cade la premessa maggiore delle domande attoree, fondate sull’assunta illegittima occupazione. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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