Giudicato e riesame della discrezionalità tecnica: no all’elusione se motivazione rafforzata (TAR Piemonte n. 1329 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla l’aggiudicazione per deficit istruttorio e motivazionale nell’attribuzione di punteggi tecnico-discrezionali non impone alla stazione appaltante di pervenire a un risultato valutativo diverso, ma solo di riaprire l’istruttoria e di esplicitare una motivazione rafforzata, idonea a rendere intelligibile l’iter valutativo. L’effetto conformativo si esaurisce nel riesame del materiale di gara e nella stesura di una motivazione più ampia, restando estranea al thema decidendum ogni valutazione di merito sulla congruità tecnico-economica delle offerte. Non integra pertanto violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm., il provvedimento che confermi i medesimi punteggi, ove la Commissione abbia preso posizione sulle differenze quantitative già segnalate dal giudice e abbia esaminato gli elaborati grafici delle concorrenti con considerazioni autonome. I vizi ulteriori, non riconducibili al contenuto della sentenza azionata, ridondano sulla legittimità dell’aggiudicazione e vanno scrutinati in sede ordinaria, previa conversione del rito.
Il Fatto
Una società ha partecipato quale mandataria di un costituendo raggruppamento alla procedura selettiva indetta da una stazione appaltante per un appalto misto di lavori e servizi. Collocatasi al terzo posto con un punteggio di 75,398, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata. Con sentenza del 30/01/2026 n. 170 il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sull’attribuzione dei punteggi per il criterio “Integrazione agli interventi di Mitigazione degli impatti”, ravvisando un deficit istruttorio e motivazionale e disponendo la restituzione degli atti alla stazione appaltante.
Passata in giudicato la sentenza, l’amministrazione ha riaperto l’istruttoria e, all’esito delle sedute del 09/02/2026 e del 18/02/2026, ha confermato i punteggi con motivazione più ampia, aggiudicando nuovamente l’appalto alla prima classificata. La terza classificata ha allora proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, dolendosi che la stazione appaltante si sarebbe limitata a rivestire di nuova motivazione le valutazioni precedenti, senza un riesame concreto delle offerte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita in limine il perimetro dello scrutinio. La decisione è resa ai soli fini dell’art. 114 cod. proc. amm. e riguarda esclusivamente le censure di nullità per violazione o elusione del giudicato. Gli ulteriori vizi denunciati, ove non correlati alla statuizione resa inter partes, dovranno essere trattati in sede ordinaria, con esplicazione del contraddittorio e previa conversione del rito.
La Corte ricostruisce l’effetto conformativo della sentenza n. 170/2026. L’accoglimento era fondato non sull’attribuzione di un punteggio troppo basso o troppo alto, bensì, sul piano istruttorio, sul mancato esame di alcune differenze quantitative tra le offerte e, sul piano motivazionale, sull’impossibilità di ricostruire dai verbali l’iter valutativo seguito. Il giudice di legittimità aveva espressamente escluso di poter sindacare la congruità tecnico-economica dei punteggi, ribadendo che la discrezionalità tecnica della Commissione si sottrae a scrutinio giudiziale salvo travisamento del quadro fattuale, incongruenze o contraddizioni macroscopiche, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 5392 del 2025 e Sez. V n. 10195 del 2024.
Ne deriva che l’obbligo gravante sull’amministrazione era limitato a una più attenta rivalutazione del materiale istruttorio e alla stesura di una motivazione idonea a eliminare il dubbio di illogicità. La Commissione ha riaperto l’istruttoria sui sotto-criteri “Rumore” e “Fauna”, ha preso espressa posizione sulle differenze quantitative evidenziate dal giudice e ha esaminato il contenuto delle tavole grafiche di ciascuna concorrente, con considerazioni autonome e articolate per ogni offerta.
La conferma dei medesimi punteggi non integra di per sé elusione. Il rinnovato iter decisorio è sorretto da motivazione significativamente ampia, e l’identità del risultato numerico non è sintomo di inottemperanza. Quanto ai vizi ulteriori prospettati, nessuno è riconducibile al contenuto della sentenza azionata: essi ridondano, al più, sulla legittimità della nuova aggiudicazione, quali indici di un eccesso di potere ex art. 21-octies legge n. 241/1990, e vanno scrutinati in sede ordinaria.
La domanda di nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990 e art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm. è pertanto respinta, con conversione del rito ai sensi degli artt. 40 ss. cod. proc. amm. e rinvio a decreto presidenziale per la fissazione dell’udienza di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.