Revoca del porto d’armi per cessione a soggetto non autorizzato (TAR Liguria n. 19 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e alla detenzione di munizioni, essendo il divieto la regola generale e l’autorizzazione una deroga rimessa alla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza. Il giudizio di non affidabilità, privo di intento sanzionatorio e di natura cautelare, è giustificabile anche in assenza di condanne penali o misure di pubblica sicurezza. La cessione di un’arma a soggetto privo di titolo valido costituisce elemento sufficiente a sorreggere la revoca del porto d’armi, senza che possa rilevare la buona fede del cedente, il quale ha l’onere di verificare la sussistenza e la validità del titolo del cessionario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto di fucile uso caccia e di licenze di collezione di armi, vedeva revocati tali titoli da parte del Questore. L’Amministrazione fondava il provvedimento su due circostanze: la cessione di un’arma a soggetto privo di regolare titolo e la discrasia tra le armi denunciate e quelle rinvenute presso l’abitazione. Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche il successivo decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, basato sui medesimi presupposti.
Il ricorrente deduceva di aver ceduto le armi in buona fede, confidando nelle dichiarazioni del cessionario che sosteneva di avere un titolo in fase di rinnovo, e attribuiva la discrasia a un errore originario del padre nella denuncia del numero di matricola. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, chiedeva all’Amministrazione di precisare la data di scadenza del titolo del cessionario e quella della richiesta di rinnovo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, muovendo dall’esame del motivo relativo alla violazione delle garanzie procedimentali. Il provvedimento impugnato risulta assistito da motivazione adeguata, avendo l’Amministrazione dato conto delle memorie presentate e proceduto a una effettiva confutazione delle osservazioni formulate dal ricorrente. Il motivo è stato pertanto ritenuto infondato.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il provvedimento inibitorio non richiede un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso delle armi, trattandosi di provvedimento privo di intento sanzionatorio e avente natura cautelare. La valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza o dell’arbitrarietà.
La Corte ha ritenuto decisiva la circostanza della cessione dell’arma a soggetto privo di titolo valido, avvenuta il 7 aprile 2022. Dalla relazione della Questura è emerso che il titolo del cessionario era scaduto il 19 novembre 2019. Il Tribunale ha evidenziato che il cedente, considerato l’oggetto della cessione, avrebbe dovuto verificare la scadenza del titolo, essendo sufficiente richiedere l’esibizione di un documento di agevole consultazione. La buona fede non può essere invocata per eludere tale onere di controllo.
Ulteriore elemento a sostegno della revoca è emerso dal contenuto dell’atto di cessione, nel quale era indicata come data di rilascio del titolo del cessionario una data successiva a quella della cessione stessa. Tale circostanza, secondo il Collegio, avrebbe quantomeno dovuto indurre il ricorrente a dubitare della sussistenza di un titolo valido. Il quadro indiziario complessivamente considerato rende il giudizio di inaffidabilità immune dalle censure prospettate.
Il Tribunale ha infine precisato che il rilascio del porto d’armi non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo perpetuo, e che le archiviazioni penali non incidono sulle valutazioni proprie dell’autorità di pubblica sicurezza. Le considerazioni svolte per la revoca sono state integralmente richiamate per il decreto prefettizio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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