Giudizio di ottemperanza termine dilatorio e commissario ad acta per inadempimento (TAR Lombardia n. 1379 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto, integra l’inottemperanza al giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando risulta manifestamente iniqua o sussistono altre ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro una sentenza di condanna del Ministero resistente al riconoscimento del beneficio economico annuo tramite la carta elettronica ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, che però non aveva effettuato alcun pagamento.

Decorso inutilmente il termine previsto dalla legge, il ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la vittoria delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura. Il credito resta quindi non contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato: va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, con assegnazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto alla richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la norma esclude l’uso delle astreintes quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che valorizza le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito: la penalità di mora sarebbe eccessivamente afflittiva e va dunque respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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